
TITOLO I
Denominazione-Sede-Scopo-Durata
Articolo 1
E' istituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "Cineforum di San Benedetto del Tronto Buster Keaton".
Articolo 2
L'associazione ha sede in San Benedetto del Tronto Via Filippo Turati n.44
Articolo 3
L'associazione non ha scopo di lucro.
Essa aderisce alla Federazione Italiana Cineforum e si propone di promuovere e diffondere
l'arte cinematografica, attraverso proiezioni di film, dibattiti, spettacoli teatrali
e musicali, conferenze, pubblicazioni ed altre iniziative.
Articolo 4
La durata dell’Associazione è indeterminata
TITOLO II
Patrimonio-Entrate
Articolo 5
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni immobili e mobili che possono pervenire a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e di privati, sempre che le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ai fini istituzionali.
Articolo 6
Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti
Entrate:
TITOLO III
Soci – Assemblee
Articolo 7
Sono soci del Cineforum tutti coloro che sottoscrivono la quota di adesione ad ogni anno sociale. Non possono essere soci i minori di anni 16 a meno che non esistano, nell'attività del Cineforum, delle sezioni speciali a loro dedicate e comunque limitatamente ad esse. Per quanto riguarda le proiezioni il divieto ai minori di anni 18 verrà fatto rispettare non solo per quelle espressamente portanti tale divieto, ma anche nei casi in cui il film sia sprovvisto di nullaosta ministeriale.
Articolo 8
Per accedere alle proiezioni dei film programmati dal Cineforum, i soci devono essere muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E..
Articolo 9
Gli Organi del Cineforum sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Articolo 10
L'Assemblea dei Soci delibera:
a) Sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.
b) Sulle modifiche statutarie sottoposte al suo esame dal Consiglio
Direttivo
c) Sull'approvazione dei rendiconti annuali.
d) Su ogni altro oggetto che il Consigli Direttivo ritenga di sottoporre alle
alle sue decisioni.
Articolo 11
Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente costituite o legalmente
convocate, rappresentano la universalità dei soci; le loro deliberazioni,
prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci,
compresi gli assenti o i dissenzienti, salvo il disposto dell'articolo 2437 del
Codice Civile.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso da
quello in cui si trova la sede dell'Associazione, con lettera raccomandata o
con raccomandata a mano da inviarsi o consegnare almeno otto giorni
prima di quello fissato per l'adunanza.
Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza
e l'elenco degli argomenti da trattare.
Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno, e l'ora per l'adunanza
in seconda convocazione.
La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima.
Saranno tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora
siano presenti tutti i soci e vi assista l'intero Consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Sindaci Revisori.
Articolo 12
Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci devono risultare regolarmente iscritti al libro dei soci.
Articolo 13
Ogni socio, avente diritto ad intervenire all’assemblea, può delegare un altro socio a rappresentarlo e ciascun socio non può presentare più di una delega.
Articolo 14
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità dell'assemblea stessa, delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea.
Articolo 15
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria dei Soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il 30 luglio, per l'approvazione del bilancio preventivo; entro il 31 gennaio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta l'organo direttivo lo ritenga necessario.
Articolo 16
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con
la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i
due terzi dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
soci presenti o rappresentati.
Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino in proprio o per delega la maggioranza dei soci presenti o
rappresentati.
L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,
delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno i tre quinti dei soci.
TITOLO IV
Amministrazione
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo è composto da tre o più membri fino ad un massimo
di sette che devono essere scelti fra i soci.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo elegge nel primo Consiglio, se l'assemblea dei soci
non ha provveduto, il Presidente, un segretario ed un cassiere fra i suoi
membri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi
e in giudizio e cura l'esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni
degli organi da lui presieduti.
Il Presidente, d'intesa con il consiglio Direttivo, promuove iniziative atte a
sensibilizzare la pubblica opinione in merito ai problemi programmatici
previsti dallo statuto.
Il Presidente relaziona all'assemblea, sia sulle attività svolte dall'associazione,
sia su quelle in corso di programmazione ed esecuzione.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo:
a) presiede alla puntuale attuazione delle norme statutarie;
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri o del collegio dei
revisori.
b) adotta deliberazioni relative a provvedimenti di ordinaria e
straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza;
c) cura la corretta gestione finanziaria dell’associazione;
d) propone e regola la programmazione e l’esecuzione dell’attività
dell’associazione;
e) sviluppa una proficua attività di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica;
f) è autorizzato a svolgere, presso le autorità competenti, tutte le pratiche
occorrenti per il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 12 del Codice
Civile, al fine del conseguimento della personalità giuridica.
Articolo 19
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la
presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il
Presidente.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta pervenir ai
consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata, o , in via d'urgenza,
24 ore prima.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni
consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal consiglio.
Articolo 20
Il segretario dell’associazione redige i verbali, attende alla corrispondenza,
cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del
Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci.
Per la tenuta dei registri contabili il consiglio Direttivo è autorizzato a
servirsi di un Amministratore, il quale dovrà tenere aggiornata la
contabilità che gli verrà fornita dal segretario e dal cassiere e dovrà, in ogni
momento, renderne conto al Presidente, al Consiglio Direttivo, ai Sindaci
Revisori, al segretario e al Cassiere.
TITOLO V
Collegio dei Revisori
Articolo 21
Il Collegio dei Revisori, se nominato, sarà composto di tre membri effettivi
e due supplenti.
I Sindaci Revisori restano in carica tre esercizi e comunque fino
all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina e possono essere
rieletti.
Essi hanno il compito di controllare e constatare la regolarità e l’osserva_
zione degli obblighi previsti dalla legge e dal presente statuto.
TITOLO VI
Bilancio ed avanzi di gestione
Articolo 22
Gli esercizi sociali si chiudono il 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, corredandolo di una breve relazione sull'andamento della gestione.
Articolo 23
Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al
miglioramento delle attrezzature dell'associazione e, più in generale, allo
sviluppo e promozione dell'arte cinematografica.
E' in ogni caso vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione
Articolo 24
Lo scioglimento dell'associazione si opera automaticamente con il verificarsi di una delle condizioni poste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione, soddisfatte tutte le obbligazioni passive, dovrà essere destinato ad opere di pubblica utilità, assistenza e beneficenza.
Articolo 24
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.
San Benedetto del Tronto, 09 Luglio 2002